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Ancora rifiuti abbandonati: poco è stato fatto, cosa si farà?

Ecco come dovrebbe agire l’amministratore medio in una situazione come quella grazzanisana

martedì 5 maggio 2015, di Peppe Florio


GRAZZANISE – Eternit, inerti, pneumatici, arredi, rifiuti di qualsiasi genere: sono ridotte a questo le aree periferiche del paese, enormi valvole di sfogo per chi, pur di risparmiare sullo smaltimento dei rifiuti, sarebbe pronto a tutto, ignorando non solo la salute degli altri, ma anche i rischi, perché, in fondo, “lo fanno tutti quanti, vuoi vedere che beccano proprio me?”.

I rifiuti nelle foto sono stati trovati dai volontari della Protezione civile di Grazzanise, che ci ha inviato le foto, in una stradina di fronte al cimitero comunale, pochi metri al di là del confine con Santa Maria La Fossa, ma si tratta solo di immagini a titolo esemplificativo, che hanno lo stesso sapore (tremendo) di quelle che avremmo potuto scattare lungo le rive del fiume, piuttosto che lungo la Sp 249 a Brezza, piuttosto che in via case sparse, prolungamento di via delle pietre. Una situazione tremenda, per la quale poco o nulla è stato fatto in passato, così come negli ultimi 3 anni di commissariamento. Una condizione che degrada il territorio, quello stesso per il quale in questo mese di campagna elettorale saranno spese montagne di parole d’amore. Rifiuti che, con l’estate che si avvicina, rischiano di diventare protagonisti di incendi.

A questo punto, onde evitare che, qualora ponessimo la questione dopo le elezioni, l’amministrazione eletta possa ritenersi vittima di un attacco mediatico, è forse giusto spiegare cosa il sindaco medio debba fare in situazioni di questo tipo. E’ un’operazione abbastanza semplice, che però, sì, potrebbe costare la simpatia di qualche cittadino; ma siccome tutti stanno correndo per il bene del paese e non per mantenere la poltrona, sicuramente nessuno sarà preoccupato dal fatto di inimicarsi qualcuno per il bene di tutti.

Il decreto legislativo 152 del 2006, “Norme in materia ambientale”, all’articolo 192 parla di abbandono dei rifiuti. L’articolo, oltre a specificare che “l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati” così come “è altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee”, specifica anche le modalità di rimozione. Il comma 3, infatti, recita: “Fatta salva l’applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 e’ tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

Ricapitolando:

- qualora il colpevole venga identificato, il comune dovrà provvedere affinché il soggetto in questione ripristino lo stato dei luoghi, fatte salve le sanzioni che vanno da 3 mesi a 1 anno di reclusione o un’ammenda di 2 mila 600 euro (in caso di rifiuti non pericolosi), e da 6 mesi a 2 anni di reclusione e a un’ammenda di 2 mila 600 euro (in caso di rifiuti pericolosi).

Qualora, invece, non sia possibile identificare il responsabile materiale:
- Se si tratta di terreni o aree private, sarà il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento sull’area a risponderne a titolo di colpa o dolo;

- Qualora i rifiuti si trovino in strada e nelle aree ad essa limitrofe, siccome gli enti proprietari delle strade, ai sensi dell’art.285/92, sono tenuti a tenerle pulite per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, sarà l’ente proprietario ad occuparsene, in un’ottica di cooperazione tra enti, piuttosto che con un “palleggiamento” di responsabilità, così come auspicato qualche anno fa dal Tar Campania. Qualora la strada sia comunale, l’amministrazione non dovrà fare altro che applicare la legge, provvedendo alla rimozione a proprie spese. Vista la diffusione del fenomeno, sarebbe forse il caso di considerare l’ipotesi di destinare un capitolo di bilancio a questo tipo di attività.

- Qualora, invece, si trovino lungo le sponde del fiume, bisognerà provvedere, con la collaborazione dell’ufficio catasto, all’identificazione del limite tra proprietà privata e area di competenza del gestore dell’alveo e procedere di conseguenza.

Compito del sindaco, una volta accertate le responsabilità, è quello di disporre con ordinanza le operazioni di rimozione, smaltimento e ripristino dello stato dei luoghi entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Peppe Florio

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