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Misure urgenti di contenimento del contagio decretate nel DPCM 64 dell ‘11.3.2020

giovedì 12 marzo 2020, di redazione


Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
1) Sono sospese le attivita’ commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attivita’ di vendita di generi alimentari e di prima necessita’ . Sono chiusi i mercati, salvo le attivita’ dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

2) Sono sospese le attivita’ dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

3) Sono sospese le attivita’ inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Sono consentiti i servizi di lavanderia e di pompe funebri.

4) Restano garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche’ l’attivita’ del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

5) Il Presidente della Regione puo’ disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.

6) le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente.

7) In ordine alle attivita’ produttive e alle attivita’ professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita’ di lavoro agile;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti;
c) siano sospese le attivita’ dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
d) assumano protocolli di sicurezza anti-contagio;
e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro;

8) per le sole attivita’ produttive si raccomanda altresi’ che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

Le disposizioni su esposte producono effetto dalla data del 12 marzo 2020 e sono efficaci fino al 25 marzo 2020

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