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Calcio: le decisioni del Giudice Sportivo

giovedì 1 aprile 2010, di redazione


Gara REAL GRAZZANISE - VIRTUS TALANICO del 23 marzo

Decisioni del Giudice sportivo:

1) Ammenda di Euro 100 al REAL GRAZZANISE: - propri sostenitori, attingevano con sputi i tesserati della squadra ospite, inoltre ingiuravano i Commissari di campo.

2) Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 84, sentito l’arbitro a chiarimenti ed esperiti gli opportuni accertamenti rileva che, poco prima dell’identificazione dei calciatori, il n. 2, sig. Lanzillo Carmine, della società Virtus Talanico, veniva minacciato e poi colpito con un forte schiaffo al volto da un tesserato della società Real Grazzanise che però non veniva identificato dall’arbitro. A seguito di tale evento i dirigenti e calciatori della società Virtus Talanico consegnavano al direttore di gara un dichiarazione dalla quale emergeva la volontà di non iniziare la gara, nonostante l’arrivo al campo della Forza Pubblica. Inoltre, l’arbitro constatava che il calciatore aggredito aveva riportato una piccola escoriazione all’altezza del naso curata con un semplice cerotto. Per tali motivi letto l’art. 53 N.O.I.F.;

DELIBERA

di infliggere alla società Virtus Talanico, per rinuncia alla disputa della gara medesima, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di € 150.00 relativa alla prima rinuncia; inoltre, infligge alla società Real Grazzanise, la sanzione di € 350.00 per i fatti innanzi esposti.

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