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lunedì 31 maggio 2010, di redazione
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GRAZZANISE - Riceviamo dal Vice Sindaco di Grazzanise il seguente comunicato stampa che risponde a uno dei punti esposti nella diffida al Sindaco presentata dal Consigliere F. Conte a nome della Lista Nuovi Orizzonti:
Premesso che il D.P.R. 445/2000 disciplina la normativa in materia di documentazione amministrativa e che l’art. 64 citato nel comunicato stampa di Nuovi Orizzonti, pubblicato anche su Grazzanise on line, al comma 4 cosi’ recita: " Le amministrazioni determinano autonomamente ed in modo coordinato per le aree organizzative omogenee le modalita’ di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono ed ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d’archivio per tutti i documenti compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo", non si comprende il motivo del Suo richiamo.
In merito alle funzioni di Vicesindaco Le rappresento e Le illustro, a Lei, al Suo gruppo Consiliare e al Suo Ufficio Stampa, composto da un responsabile e due vice, con tanto di dottorato, che il Vicesindaco e’ il soggetto, che all’interno del Comune, funge da vicario del Sindaco, quando quest’ultimo e’ assente o impedito. Egli e’ l’organo-persona fisica stabilmente destinato ad esercitare le funzioni del titolare in caso di sua mancanza, assenza o impedimento.
La preposizione di un soggetto vicario ad un ufficio o ad una carica nella quale vi e’ una vacanza comporta, con carattere di automatismo, generalmente e senza la necessita’ di attivita’ particolari, l’attribuzione degli stessi poteri spettanti al titolare, per il tempo coincidente con la vacanza stessa. Il Vicesindaco, investito delle funzioni vicarie del Sindaco, per assicurare la continuita’ dell’azione amministrativa, puo’ compiere, in caso di assenza del titolare, gli stessi atti che spettano al Primo Cittadino. Peraltro il Vicesindaco e il Vicepresidente sostituiscono il Sindaco e il Presidente della Provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonche’ nel caso di sospensione dell’esercizio della funzione ai sensi dell’art. 59 allo stesso Testo Unico sugli Enti Locali. In tal modo il Vicesindaco e’ chiamato a svolgere, oltre a quelle ordinarie di assessore, le seguenti eventuali funzioni:
sostituzione temporanea del sindaco impedito o assente
sostituzione temporanea del sindaco sospeso per condanna non definitiva ai sensi dell’art. 15 comma 4-bis della legge 55/1990 e successive modificazioni
sostituzione del sindaco sino alle nuove elezioni in caso di impedimento permanente. rimozione o decadenza del primo cittadino.
L’esercizio delle funzioni vicarie nasce dall’esigenza di dare continuita’ all’azione amministrativa. Percio’ in ogni momento deve esservi un soggetto giuridicamente legittimato ad adottare i provvedimenti oggettivamente necessari all’interesse pubblico.
Del resto il carattere provvisorio della sostituzione fa si che i poteri incisivi, come quelli attribuiti al Sindaco, vengano esercitati da un vicario proprio perche’, laddove si ritenesse che il Sindaco possa esercitare solo direttamente le proprie attribuzioni, i relativi poteri resterebbero senza esercizio. La pienezza dei poteri anche in capo al vicario - in caso di assenza o impedimento - consente invece di risolvere sistematicamente con coerenza e buonsenso il delicato problema dell’esercizio dei poteri sindacali da parte del vicario.
Pertanto in virtu’ di quanto illustrato prego le S.S.V. V. di documentarsi in merito contestandomi con normative appropriate che non siano frutto di fantasiose e tendenziose convinzioni, senza alcun riferimento giurisprudenziale. Prego altresì di citarmi la norma che vieta al Vicesindaco di agire con pieni poteri in sostituzione del sindaco.
Cordialmente e con l’auspicio di una collaborazione migliore fondata sulle normative e non sulle animose convinzioni
Il Vicesindaco Vincenzo Morico