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giovedì 2 dicembre 2010, di redazione
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DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara SAN MARTINO BREZZA – REAL TIFATINA del 28/11/10
Il G.S. letto il referto di gara;
rilevato che la stessa veniva sospesa definitivamente al minuto 48 del primo tempo in occasione della realizzazione da parte della società SAN MARTINO BREZZA della seconda segnatura ed allorquando il direttore di gara veniva colpito alla nuca da un forte pugno scagliato da un calciatore della società REAL TIFATINA;
che il direttore di gara a seguito del colpo ricevuto non era più in grado di proseguire la gara ed era costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso della clinica pinetagrande sita in castelvolturno; che, pertanto, la resoponsabilità della sospensione definitiva della gara è ascrivibile al comportamento scorretto di un calciatore della società REAL TIFATINA, sebbene non identificato;
tutto ciò premesso, letti gli articoli 17-18 del C.G.S.
DELIBERA
Di infliggere alla società REAL TIFATINA la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3;
Di infliggere alla società REAL TIFATINA l’ammenda di € 200,00 per comportamento gravemente scorretto e violento di un proprio tesserato;
Di squalificare per una gara il signor FURCOLO ROCCO, calciatore della società REAL TIFATINA, espulso prima della sospensione definitiva per condotta gravemente sleale.
fonte: C. U. della Figc Campania
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