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sabato 30 maggio 2015, di Peppe Florio
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Elezioni nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti di regioni a statuto ordinario (scheda azzurra)
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.
E’ importante evidenziare che:
le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti (come Grazzanise, ndr), ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.
Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Fonte: http://www.interno.gov.it/